Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 30331 del 31 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilitā presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non č esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, giā concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva giā statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).

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