(massima n. 1)
Ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si č concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice tedesco sulla domanda di accertamento negativo della violazione di privativa e di risarcimento del danno da illecita interferenza, proposta da una societā italiana per far valere l'illegittimitā della condotta di una societā tedesca, la quale aveva diffidato un'altra societā, anch'essa tedesca, dalla commercializzazione e produzione in Germania di un prodotto dell'attrice italiana, asseritamente realizzato in violazione della contestata privativa).