Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 11346 del 2 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

n tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autoritą giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms "Ex Works" (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la clausola "Ex Works" - riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall'acquirente - era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna).

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