(massima n. 1)
La sentenza resa nel processo di merito dal giudice davanti a cui pende la causa dopo che sia stato proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, agli effetti degli artt. 41 e 367 c.p.c., sul presupposto che la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata (o che l'istanza sia manifestamente inammissibile), ha natura di sentenza condizionata, sicché, se la statuizione sulla giurisdizione delle Sezioni unite sia di segno contrario a quello delibato dal giudice del merito, essa rimane priva di effetto.