(massima n. 1)
Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma 1, n. 2), c.p., presuppone che la malattia da cui č affetto il condannato sia grave, cioč tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettivitā.