(massima n. 1)
Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolositā del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneitā dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza del livello di cura ed assistenza che nella situazione specifica č possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (annullato il provvedimento che aveva respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermitā del detenuto affetto da insufficienza renale cronica, atteso che l'impugnato provvedimento, pur implicitamente ammettendo che il detenuto era allocato in condizioni che rendevano difficoltoso l'accesso alle cure necessarie quoad vitam, tuttavia, aveva valorizzato un solo polo del bilanciamento di interessi, quello della pericolositā sociale del detenuto, abdicando alla necessitā di approfondire la situazione sanitaria del ricorrente, che allo stato sembrava avere determinato una condizione di incompatibilitā alla detenzione, sia pure ritenuta transeunte).