(massima n. 1)
In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di etā inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 c.p. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneitā del domicilio indicato ai fini della custodia, č applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.