(massima n. 1)
Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, deve essere rinnovata, alla luce degli elementi sopravvenuti, la comparazione tra le esigenze di tutela della collettivitą ed il principio di umanitą della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolositą che consegue alla valutazione di inaffidabilitą del condannato con quello relativo alla compatibilitą del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute.