(massima n. 1)
La concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermitā fisica ai sensi dell'articolo 147 del Cp e il differimento obbligatorio ai sensi dell'articolo 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (articolo 3 della Costituzione), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitā e devono tendere alla rieducazione del condannato (articolo 27 della Costituzione) e, infine, su quello secondo il quale la salute č un diritto fondamentale dell'individuo (articolo 32 della Costituzione). Quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermitā fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalitā rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanitā, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'etā del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolositā sociale del condannato e alla possibilitā che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni a essa apponibili. Il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilitā della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanitā, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza: di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.