(massima n. 1)
Se all'opposizione esecutiva - sottratta alla regola della sospensione feriale dei termini - č cumulata una connessa domanda di manleva - alla quale la predetta regola si applica - svolta dall'opponente, in via subordinata e in caso di rigetto dell'opposizione, nei confronti di un terzo, la decisione che, senza sciogliere la connessione, interviene sulle cause cumulate č soggetta alla sospensione ai sensi della l. n. 742 del 1969, non essendo concepibili due distinti regimi per l'impugnazione, la quale investe la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della sentenza d'appello - che aveva confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva e l'accoglimento della subordinata domanda di manleva, giā decisi in primo grado - in quanto il ricorso per cassazione del terzo chiamato in garanzia dall'opponente era stato notificato entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - conformemente alla norma applicabile "ratione temporis" - maggiorato del periodo di sospensione feriale).