(massima n. 1)
La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invaliditā introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda č prodromica al riconoscimento dell'indennitā di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invaliditā e inabilitā connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilitā lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennitā di accompagnamento).