Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9971 del 12 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la societą egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

(massima n. 2)

In caso di controversia su materie gią comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella egiziana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).

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