Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5613 del 1 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Per stabilire il luogo in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto di trasporto aereo ai fini della competenza giurisdizionale, non si può automaticamente identificare tale luogo con il domicilio del passeggero.

(massima n. 2)

In caso di controversie relative al risarcimento del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo, la competenza giurisdizionale deve essere individuata sulla base dei criteri previsti dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

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