(massima n. 1)
A seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di sospensione con il quale il giudice ad quem, dando erroneamente rilievo, ai fini della prevenzione, alla notificazione dell'atto di riassunzione, aveva ritenuto il relativo giudizio introdotto successivamente rispetto ad altro che, sebbene pendesse in appello, era stato instaurato in primo grado successivamente a quello introdotto dinanzi al giudice che aveva declinato la giurisdizione).