Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 27165 del 22 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della l. n. 69 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, sul presupposto che non si fosse formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, essendosi il giudice di primo grado limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di una pretesa volontà della parte ricorrente di rinunciare all'azione, desunta dalla mancata partecipazione della parte stessa all'udienza di discussione).

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