Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 19167 del 6 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo una volta che l'ente locale delegato per legge abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il riconoscimento, da parte dell'Ente Comunale del diritto del privato alla percezione del contributo determina l'insorgere, a favore di quest'ultimo, di un diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

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