(massima n. 1)
Sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternitą delle donne avvocato vi č difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non gią la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento ad un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni, asseritamente subiti dalla madre lavoratrice, in conseguenza della mancata previsione di misure di tutela della maternitą per la donna avvocato).