Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15827 del 6 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di compensazione, per credito liquido si intende il credito determinato nell'ammontare in base al titolo. La certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione e quindi al titolo costitutivo del credito. La contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore.

(massima n. 2)

Se nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.), il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale.

(massima n. 3)

Per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione. L'accertamento provvisorio del controcredito in separato giudizio non può provocare l'estinzione del credito principale.

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