(massima n. 1)
Il foro indicato dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione č un foro facoltativo, non esclusivo, e prevede la possibilitā di scegliere tra il luogo in cui il convenuto ha la dimora, il luogo in cui č sorta l'obbligazione o il luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). La scelta del foro spetta a chi inizia la causa.