Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23457 del 2 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il foro indicato dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione č un foro facoltativo, non esclusivo, e prevede la possibilitā di scegliere tra il luogo in cui il convenuto ha la dimora, il luogo in cui č sorta l'obbligazione o il luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). La scelta del foro spetta a chi inizia la causa.

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