Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20815 del 25 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il foro competente per le persone giuridiche può essere alternativamente identificato nel luogo della sede legale, nel luogo della sede effettiva (sede principale dei rapporti giuridici) o nel luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento dotato di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

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