Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26067 del 7 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c. - che rinvia, espressamente, all'art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 19 c.p.c. - il giudice territorialmente competente a decidere della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive proposta da dirigente medico transitato ad altro ente sanitario per effetto di mobilitą volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall'art. 413, comma 5, c.p.c., atteso che la mobilitą volontaria realizza un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

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