(massima n. 1)
In materia di diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza per territorio deve contestare tutti i profili ipotizzabili con riferimento ai criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; in mancanza di tale contestazione, la competenza per territorio rimane presso il giudice adito.