(massima n. 1)
In materia di controversie tra datore di lavoro e organismo di previdenza complementare instaurate per il pagamento di contributi che si assumono versati in eccesso o non dovuti, la competenza territoriale si determina in base all'art. 442, comma 2, c.p.c., applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c. e dunque il foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.