(massima n. 1)
La competenza per territorio nell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. va determinata in base ai criteri di collegamento previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., poiché l'azione riguarda un'obbligazione tutelata tramite la dichiarazione di inefficacia del negozio fraudolentemente posto in essere. Pertanto, l'eccezione di incompetenza non può limitarsi al foro generale del convenuto, ma deve investire tutti i criteri di collegamento applicabili.