(massima n. 1)
In tema di competenza per valore, l'art. 12 c.p.c., comma 1, prevede che nelle cause relative all'esistenza, alla validitą o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio, il valore della causa si determina in base all'intero assetto degli interessi regolati dall'accordo, e non limitatamente ad una frazione temporale di tale rapporto.