(massima n. 1)
In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. per il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validitā o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che č in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validitā del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa e, conseguentemente, della liquidazione delle spese di lite. Ne discende che nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti di quest'ultimo e nei limiti della sua ragione di debito.