Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14159 del 27 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle cause di opposizione a procedura esecutiva presso terzi, la domanda riconvenzionale proposta dal creditore opposto, che mira all'accertamento di un proprio credito superiore a quello opposto in compensazione, determina la competenza per valore del Tribunale, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., anche se formulata in termini vaghi e non del tutto chiariti.

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