(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza per valore nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del creditore opposto, avente ad oggetto un credito superiore a Euro 5.100,00, determina la competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace (artt. 10, comma 2, e 35 c.p.c.).