Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12938 del 14 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui valore supera la soglia di competenza del giudice di pace, sposta la competenza al Tribunale, secondo il combinato disposto degli artt. 10, comma 2 e 17 c.p.c. Anche in caso di formulazione vaga della domanda riconvenzionale, la competenza per valore deve essere valutata considerando il valore dichiarato della domanda.

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