(massima n. 1)
La competenza per valore nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata deve essere determinata in base al credito per cui si procede, ai sensi dell'art. 17 c.p.c. Tuttavia, qualora nel corso del procedimento venga proposta una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza del giudice di pace, il valore complessivo delle domande formulate determina la competenza per valore del Tribunale, come stabilito dall'art. 10, comma 2, c.p.c.