Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2756 del 4 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invaliditā delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternativitā.

(massima n. 2)

La competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro č determinata in base alla somma indicata dall'attore nella domanda giudiziale. Nel caso di domanda avente ad oggetto un importo di Euro 1.507,92, la competenza spetta al giudice di pace.

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