(massima n. 1)
In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invaliditā delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternativitā.