Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15640 del 4 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della competenza per valore nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta.

(massima n. 2)

La qualificazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo come "spese giudiziali" non impedisce l'applicazione dell'art. 10 c.p.c., pertanto č necessario computare tali spese ai fini della determinazione della competenza per valore.

(massima n. 3)

Nel caso in cui sia stata concessa una misura cautelare correlata a una causa di merito riconducibile alla competenza del giudice di pace per ragioni di valore, la questione relativa alla competenza sull'azione di merito deve essere posta ex novo secondo la regola espressa dall'art. 10 c.p.c., tenendo conto anche delle spese sostenute nel procedimento cautelare.

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