Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4620 del 21 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'individuazione della nozione di "valore della causa" ex art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 nelle procedure fallimentari presupposte e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto.

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