(massima n. 1)
In tema di valore della controversia, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validitā o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che č in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validitā del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Con la conseguenza che allorquando il giudice č chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto all'invocato risarcimento del danno, ma perché gli č richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella restitutoria e risarcitoria e le pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 c.p.c., ai fini della determinazione della competenza per valore.