Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15639 del 4 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore).

(massima n. 2)

Ai fini della determinazione concreta del valore della causa, occorre aver riguardo al petitum, cioè al valore economico di ciò che si chiede, con riguardo alla causa petendi, cioè al rapporto in base al quale la richiesta viene fatta.

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