Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26261 del 11 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi condominiali rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore), in quanto, sebbene dirette all'attuazione di un obbligo pecuniario sinallagmaticamente collegato all'immobile, non si apprezzano differenze, nč morfologiche, nč funzionali, tra la "misura e modalitā d'uso dei servizi condominiali" - materia devoluta alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi.

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