(massima n. 1)
Deve ritenersi che l'art. 35, primo comma, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - (Disciplina transitoria) alla luce del principio di cui all'art. 5 c.p.c. giustifichi l'interpretazione secondo la quale la competenza per il reclamo vada individuata nel Tribunale e non pił nella Corte d'Appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se nell'ambito di un'amministrazione di sostegno aperta in epoca precedente. Una conclusione diversa non terrebbe conto del carattere duraturo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e della funzione strumentale dei vari segmenti procedimentali che lo caratterizzano e che si esauriscono con i decreti via via emessi dal giudice tutelare o dal giudice dell'impugnazione.