(massima n. 1)
La controversia inerente a un credito, oggetto di cessione a terzi, da rimborso di finanziamenti effettuati da un socio a favore di una societą di capitali, se promossa in data successiva alla trasformazione della debitrice ceduta in societą di persone, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, nemmeno in ipotesi di cessione antecedente alla trasformazione, perché ai fini della determinazione della predetta competenza rileva il requisito della natura di societą di capitali, che, ex art. 5 c.p.c., deve sussistere al momento della proposizione della domanda.