Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26157 del 7 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza giurisdizionale si determina, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Pertanto, la successiva estromissione dal giudizio di una parte convenuta per decadenza dell'azione nei suoi confronti non incide sulla competenza che si era gią determinata in base alla connessione delle cause e alla formulazione iniziale delle domande riconvenzionali.

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