(massima n. 1)
In tema di contratti del consumatore, la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base delle norme in vigore alla data di proposizione della domanda e non di quelle in vigore alla data di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva determinato la competenza in base al disposto dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., non pił in vigore alla data di deposito del ricorso monitorio, senza considerare che, a quella data, il rapporto, avente ad oggetto un fido di Euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a), TULB, non era regolato dalla normativa sui crediti al consumatore e, pertanto, la competenza non poteva essere stabilita secondo l'art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo).