(massima n. 1)
La dichiarazione di adottabilitą, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, spetta alla competenza territoriale del Tribunale per i minorenni del distretto nel quale i minori si trovano e la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti di esso, ai sensi dell'art. 5 c.p.c.