(massima n. 1)
In caso di mancata proposizione di un apposito motivo di appello sulla giurisdizione, si determina la formazione del giudicato interno risultante dalla sentenza di primo grado. La formazione del giudicato sul punto č rilevabile d'ufficio anche nel giudizio davanti alla Corte di cassazione e rende inammissibile il ricorso per cassazione che prospetta la questione di giurisdizione ormai coperta dal giudicato.