(massima n. 1)
Va rimessa al primo presidente la questione se possano o meno assumere rilievo, ai fini di radicare la giurisdizione del giudice italiano, la rinuncia a una delle domande connesse originariamente proposte o una circostanza sopravvenuta allegata (la decisione di nullitą del modello comunitario), anche ai fini della violazione e mancata applicazione dell'art. 5 c.p.c., come interpretato da questo giudice di legittimitą, ove intervenute nel termine per le repliche conclusionali in appello o successivamente, e se la mancata fissazione dell'udienza di discussione della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporti di per sé la nullitą della sentenza, alla luce dei principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni unite n. 36596/2021.