Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6557 del 10 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto cumulativo, mentre per la stipulazione del relativo contratto non è richiesta la partecipazione di tutti i vettori ma le volontà in senso adesivo da parte dei vettori successivi al primo può essere manifestata anche dopo la costituzione del rapporto contrattuale con il primo vettore, la volontà del mittente di concludere il contratto con una pluralità di vettori ed a tal fine di non esaurire l'incarico nell'accordo con il primo vettore, ma di lasciare aperta la proposta contrattuale alla adesione di altri vettori, disposti ad affiancarsi al primo, deve essere coeva alla conclusione del contratto stesso ed ivi chiaramente manifestata. Conseguentemente non è sufficiente, per configurare l'esistenza di un contratto di trasporto cumulativo, la circostanza che il mittente, nell'atto in cui affidi le merci al primo vettore, sia soltanto consapevole del fatto che questi, per farle giungere a destinazione, si sia riservata la facoltà di affidarle ad un altro o a più vettori.

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