(massima n. 1)
La controversia tra l'amministratore e la societą resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la societą volto a privare di effetti la clausola stessa.