Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 6221 del 2 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La controversia tra l'amministratore e la societą resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la societą volto a privare di effetti la clausola stessa.

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