(massima n. 2)
Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, che va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.