Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 15681 del 5 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La giurisdizione del giudice ordinario si configura nelle controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio; non invece laddove si deduca l'illegittimo esercizio delle potestą pubblicistiche.

(massima n. 2)

Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, che va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

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