(massima n. 2)
La giurisdizione del giudice ordinario si estende alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale, mentre se la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio o l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, essa rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.