Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 15370 del 3 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di controversie relative a contratti stipulati tra enti pubblici per la prestazione di servizi o l'erogazione di corrispettivi patrimoniali, se l'oggetto della controversia riguarda aspetti meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del rapporto senza coinvolgere l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'amministrazione creditrice, è competente il giudice ordinario.

(massima n. 2)

La giurisdizione del giudice ordinario può escludersi quando il fruitore di un servizio abbia investito direttamente "scelte discrezionali" dell'amministrazione, quali ad esempio l'organizzazione del servizio, e non già il proprio rapporto di utenza.

(massima n. 3)

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi.

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