Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4869 del 23 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il Tribunale Regionale delle Acque, organo specializzato della giurisdizione ordinaria, ha competenza a decidere sulle controversie relative ai limiti dei corsi o bacini d'acqua, loro alvei e sponde.

(massima n. 2)

Ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale delle Acque, non rileva che la questione involgente la determinazione dell'alveo abbia carattere pregiudiziale, incidentale o sia stata proposta in via di eccezione; ciò che rileva è la necessità o meno di un'indagine tecnica per stabilire se il terreno oggetto della controversia rientri nel demanio idrico.

(massima n. 3)

Appartengono alla competenza del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la titolarità di un terreno che "pacificamente" fa o faceva parte dell'alveo di un fiume, poiché in tali casi non si pone alcuna questione sulla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde.

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