(massima n. 1)
In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, ai fini del riparto di giurisdizione nelle relative controversie, occorre distinguere tra la fase procedimentale anteriore alla concessione del beneficio e quella successiva riguardante l'esecuzione del rapporto di sovvenzione: nella prima fase spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie che si collocano nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione, mentre nella seconda fase spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti l'adempimento degli obblighi imposti con il provvedimento di attribuzione.