Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4639 del 21 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, ai fini del riparto di giurisdizione nelle relative controversie, occorre distinguere tra la fase procedimentale anteriore alla concessione del beneficio e quella successiva riguardante l'esecuzione del rapporto di sovvenzione: nella prima fase spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie che si collocano nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione, mentre nella seconda fase spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti l'adempimento degli obblighi imposti con il provvedimento di attribuzione.

(massima n. 2)

La revoca di un contributo pubblico rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario quando č fondata sull'inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi posti a suo carico dal provvedimento stesso o dalla legge, senza richiedere una nuova valutazione discrezionale degli interessi coinvolti nell'erogazione; invece, rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo se dipende dall'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione per vizi originari nel provvedimento o per contrasto con l'interesse pubblico.

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